TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 - È costituita con sede in Este l’associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Este” e sigla “C.A.I. Sezione di Este”.
Essa ha durata illimitata.
L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 2 - La sezione è struttura periferica del C.A.I., di cui fa parte a tutti gli effetti, ed èsoggetto di diritto privato. Si ispira ai principi costitutivi dello stesso (Statuto e RegolamentoGenerale) e fa parte del GRUPPO REGIONALE Veneto del CAI.
Gli iscritti all’associazione sono di diritto soci del Club Alpino Italiano.
TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 - L’associazione ha per scopo la pratica dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la tutela del loro ambiente naturale.
L’associazione non ha scopi di lucro, è apolitica, indipendente, aconfessionale ed è improntata secondo i principi di democraticità.
Art. 4 - Per conseguire gli scopi indicati all’art. 3 nell’ambito delle norme statutarie e
regolamentari del C.A.I., del Convegno e della Delegazione, nonché le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei delegati, l’associazione provvede:
a. Alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
b. Al tracciamento, alla realizzazione, alla manutenzione di sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
c. Alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione delle iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, sci alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d. Alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole C.A.I. competenti in materia, o all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, sci alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e. Alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, per la formazione di soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e
scialpinismo ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c. e d.;
f. Alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano;
g. Alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
h. All’organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni, di idonee
iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
i. A pubblicare il periodico sezionale del quale è editrice e proprietaria;
l. A provvedere alla sede dell’associazione, la biblioteca,la cartografia e l’archivio;
m. A promuovere ogni altra attività connessa ai punti precedenti.
Art. 5 - Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. I locali stessi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e nei casi d’urgenza dal Presidente.
TITOLO III - SOCI
Art. 6 - I soci dell’associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall’art. II. 1 dello Statuto del C.A.I..
Art. 7 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da un socio presentatore iscritto all’associazione da almeno due anni; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà.
L’iscrizione è personale e non trasmissibile. Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione con, giudizio insindacabile.
Il socio, con l’ammissione si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I. ed il presente Statuto dei quali riceve copia all’atto dell’iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’associazione.
Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un’altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
Art. 8 - L’ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Art. 9 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell’anno sociale e si intende rinnovato previo versamento della quota associativa annuale entro il 31marzo.
Art. 10 - Il socio è tenuto a versare all’associazione:
a) La quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. e di quello sezionale che gli vengono consegnati all’atto di iscrizione;
b) La quota associativa annuale comprensiva delle pubblicazioni sociali e delle coperture assicurative;
c) Eventuali contributi straordinari destinati ai fini istituzionali.
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell’associazione, né usufruire dei servizi sociali né ricevere le pubblicazioni.
Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il consiglio direttivo dichiara la morosità del socio che non abbia versato la sua quota. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio moroso viene dichiarato decaduto
Art. 11 - I diritti e doveri del socio sono stabiliti dall’art. II.4 dello Statuto del C.A.I. e dall’art. II.IV.1 del Regolamento Generale del C.A.I..
I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee dell’Associazione e il diritto di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel C.A.I. secondo l’ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.
Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I. se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza con quelle ufficiali programmate dal C.A.I..
Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.
Art. 12 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.
Non è ammessa la distribuzione, ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.
Art. 13 - Il socio può dimettersi dal C.A.I. in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 14 - Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Consiglio dei Revisori dei Conti.
Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.
Art. 15 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all’associazione da almeno due anni compiuti.
CAPO I - ASSEMBLEA
Art. 16 - L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e dissenzienti.
L’assemblea:
- delibera la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall’Assemblea dei Delegati;
- elegge a scrutinio segreto i Consiglieri, i Revisori dei Conti e i Delegati all’Assemblea
Generale del C.A.I., tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione. È escluso il voto per corrispondenza;
- approva annualmente il programma dell’associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale;
- delibera sullo scioglimento della sezione. La liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del C.A.I.. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato;
- delibera su ogni altra questione che venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque (25) soci e contenuta nell’ordine del giorno;
- delibera l’acquisto, l’ alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili e
l’accettazione di donazioni, eredità da sottoporre alle previste autorizzazioni di legge.
Art. 17 - L’assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno per l’approvazione dei bilanci e dei programmi; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L’assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto di voto. Nell’avviso devono essere indicati: l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora di convocazione.
Art. 18 - Hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea ed iscritti da almeno un anno. Tutti i soci possono assistere all’assemblea.
I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci esclusi i Consiglieri, e farli votare in loro vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio non può portare più di una delega. Per la validità dell’assemblea è necessaria la presenza di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 19 - L’assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario tre scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la regolarità delle deleghe, il diritto di partecipare all’assemblea ed il diritto di intervento.
Art. 20 - Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti.
Tuttavia:
- le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto;
- le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto;
- la deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata con la
maggioranza di tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.
Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I., in primo grado, e il maggiore di età in secondo.
Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono rese pubbliche mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Sezione e si compone di 11 membri eletti dall’assemblea fra soci, iscritti da almeno due anni all’associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere a scrutinio segreto. Designa inoltre, sempre a scrutinio segreto il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.
Art. 22 - Gli eletti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili ad esclusione del Presidente che può essere rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora, dopo almeno un anno di interruzione.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.
Al Consigliere venuto mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituto.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l’assemblea per l’elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituti.
In caso di dimissione dell’intero Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l’Assemblea dei soci nel termine di trenta (30) giorni, a cura dei revisori dei conti.
Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora di convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d’urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di mancanza o impedimento, dal Vice Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. A parità di voti, prevale quello del Presidente.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario, firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.
Art. 24 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati dell’Assemblea generale del C.A.I. ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del C.A.I.. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Gli ex-Presidenti dell’associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche ed i soci non possono intervenire nella discussione dei problemi all’ordine del giorno mentre possono presentare proposte che, a giudizio del Consiglio, saranno esaminate nella riunione in corso oppure in una successiva in data da concordare.
Art. 25 - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria della sezione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I..
In particolare esso:
- stabilisce il programma annuale di attività dell’associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l’Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del
Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi soci;
- predispone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l’attività;
- cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento del C.A.I. e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.
CAPO III - PRESIDENTE
Art. 26 - Il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento dell’elezione, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli Organi Centrali o negli Organi delle strutture Periferiche o deve avere anzianità d’iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e la firma sociale.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma i bilanci e i mandati di pagamento. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione alla sezione.
Il Presidente, in casi d’urgenza, può adottare provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella prima riunione successiva.
CAPO IV - TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 27 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; collabora con il Consiglio Direttivo per la stesura del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo; firma i mandati di pagamento.
Art. 28 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo, sovrintende ai servizi amministrativi della sezione e firma i mandati di pagamento.
CAPO V - REVISORI DEI CONTI
Art. 29 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo della contabilità sociale.
Esso si compone di tre membri eletti dall’Assemblea per un triennio.
Esso elegge nel suo seno un Presidente.
I Revisori dei Conti assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo della Sezione.
CAPO VI - CARICHE SOCIALI
Art. 30 - Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
Art. 31 - Le cariche negli Organi Sezionali sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
TITOLO V - COMMISSIONI E GRUPPI
Art. 32 - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.
Art. 33 - Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto.
È vietata la costituzione di gruppi di non soci.
TITOLO VI – SOTTOSEZIONI
Art. 34 - Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale dei C.A.I., costituire una o più sottosezioni.
La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all’approvazione del competente Comitato Direttivo Regionale.
Le sottosezioni dispongono del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della sezione ma in ogni caso non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale.
Esse hanno un proprio regolamento, che non può essere in contrasto con lo Statuto della Sezione, e che diviene di fatto esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 35 - In caso di scioglimento di una sottosezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisore dei Conti competente per territorio.
Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.
TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE
Art. 36 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
Art. 37 - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della sezione.
Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio ed il rendiconto economico finanziario devono essere depositati presso la sede dell’associazione per poter essere consultati da ogni socio, almeno quindici giorni prima dell’approvazione da parte dell’assemblea.
Art. 38 - I fondi liquidi dell’associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all’associazione stessa oppure investi in titoli di pubblica emissione previa delibera del Consiglio direttivo.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39 - L’adeguamento dell’ordinamento della Sezione alle modifiche dell’ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo con propria delibera da portare ad approvazione dell’Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.
Art. 40 - Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci e Organi Sezionali, relative alla vita della sezione stessa, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni del C.A.I.. L’eventuale ricorso all’autorità giudiziaria non può intervenire se non dopo l’esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali, le parti sono tenute all’obbligo della riservatezza.
Art. 41 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano lo Statuto ed il
Regolamento Generale del C.A.I..
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